STATUTO DEL COMITATO PARROCCHIALE PER LE FESTE PATRONALI

 

 

Art. 1 Definizione

II Comitato parrocchiale per le feste patronali (d’ora in poi denominato semplicemente “Comitato”) è un organismo pastorale della Parrocchia Maria SS. Assunta di Vernole. Esso rappresenta uno strumento di cui la Parrocchia si dota per aiutare la comunità cristiana a programmare, organizzare e vivere tutte le sue feste religiose.

 

Fra i compiti istituzionali il Comitato promuove le feste religiose della Parrocchia di Vernole in piena comunione col Parroco e col Consiglio pastorale parrocchiale.

A tal fine, esso appronta un programma delle feste, ispirato al Piano pastorale parrocchiale, con lo scopo di irradiare all’esterno i valori dell’esperienza cristiana, quali la solidarietà e la condivisione.

 

Può aderire alle iniziative della Chiesa cattolica e, in particolare, della Parrocchia di Vernole.

Può organizzare sagre, fiere, feste ed altre attività similari, al fine di promuovere la bellezza e lo specifico del territorio e della società vernolese.

 

Art. 2 Durata

II comitato ha una durata equivalente al mandato del parroco della parrocchia di Vernole. Decade con la fine dello stesso mandato.

 

Art. 3 Sede

Il comitato ha sede in Vernole (LE), via R. Pascali, 14.

 

Art. 4 Strumenti

II comitato persegue le sue finalità attraverso la preparazione e l’organizzazione di volontari.

Per il conseguimento dei suoi scopi potrà avvalersi di consulenze e collaborazioni di esperti.

 

Art. 5 Feste

Nella programmazione, organizzazione e attuazione delle feste, il comitato fa proprie le direttive della Conferenza episcopale pugliese in materia di feste religiose popolari.

In particolare il Comitato opererà in modo:

– che le feste promuovano i valori della trasparenza e della fraternità;

– che l’apparato esteriore sia sobrio;

– che l’attenzione ai poveri della comunità sia messa in luce attraverso gesti concreti;

– che le feste non diventino occasione per invitare artisti il cui messaggio sia in dissonanza con lo spirito del Vangelo;

– che le processioni si svolgano come veri pellegrinaggi di fede, evitando di fare aste per portare la statua dei santi, di chiedere offerte durante il percorso, di interrompere il cammino dei fedeli in vista dei fuochi d’artificio;

– che non vengano omologate alla festa patronale le altre feste parrocchiali;

– che la gestione economica della festa sia finalizzata ad onorare tutte le spese relative alla festa nelle sue diverse espressioni.

 

Art. 6 Membri

II comitato è formato da un numero illimitato di membri.

Possono esserne membri effettivi del Comitato tutti i fedeli della Parrocchia Maria SS. Assunta che abbiano manifestato la volontà di aderirvi e che intendano condividerne gli scopi.

L’adesione si perfeziona con la sottoscrizione della domanda di ammissione, che sia stata regolarmente approvata dal Consiglio direttivo.

Il comitato garantisce e riconosce le pari opportunità tra i membri senza distinzione alcuna.

Tutti i membri sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi sociali.

I membri che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Settembre di ogni anno saranno considerati membri effettivi anche per l’anno successivo.

Tutti i membri di maggiore età hanno diritto di voto per la modifica del presente statuto.

La qualità di membro si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. L’indegnità verrà sancita dalla maggioranza dei membri.

 

Art. 7 Funzioni

Il Presidente del Comitato è il Parroco pro-tempore della Parrocchia Maria SS. Assunta.

Egli convoca i membri in assemblea almeno una volta l’anno, entro il trentuno Ottobre, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun membro; presiede le assemblee del comitato; rappresenta legalmente il comitato nei confronti di terzi e in giudizio.

 

Il comitato può essere anche convocato su domanda firmata da un numero di membri, che rappresenti almeno un terzo di quelli effettivi.

 

II comitato delibera sul bilancio preventivo e consuntivo e sulla programmazione delle attività.

Delle riunioni del comitato si redige processo verbale firmato dal Presidente e da un Segretario nominato ad hoc.

 

II comitato delibera a maggioranza.

 

Il comitato può affidare l’amministrazione ordinaria a un Consiglio direttivo che potrà procedere anche all’apertura o chiusura di appositi conti correnti e/o libretti di risparmio, sia bancari sia postali.

Il Consiglio è composto da sette membri compreso il presidente. Gli altri sei sono eletti dalla maggioranza al momento dell’atto costitutivo e fino alla scadenza dei tre anni.

Alla scadenza i singoli componenti possono essere rieletti.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Comitato provvede a maggioranza alla sua sostituzione.

 

Per motivi pastorali il Parroco può delegare tutte o parte delle proprie competenze a uno dei consiglieri, che, proposto dal Parroco medesimo, il consiglio provvede a nominare e che prende il nome di Presidente-delegato. Questi è responsabile delle competenze a lui conferite.

Per gravi motivi il presidente può revocare le competenze delegate.

Il Consiglio nomina anche un segretario e un tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri di detto Consiglio.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente, o il Presidente-delegato, lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o dal Presidente delegato.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente o dal Presidente delegato e dal Segretario nominato ad hoc.

II Presidente o il Presidente-delegato rappresenta legalmente il comitato nei confronti di terzi e in giudizio.

 

Art. 8 Patrimonio

II patrimonio del Comitato è costituito:

– dalla raccolta di offerte volontarie, preventivamente autorizzata dalla Curia arcivescovile di Lecce;

– dai beni mobili ed immobili che pervengano ad esso a qualsiasi titolo;

– da donazioni, elargizioni e contributi che pervengano da parte di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;

– dagli avanzi netti di gestione.

Non fanno parte del patrimonio né delle entrate, le donazioni ex voto, passate e future, rappresentate da gioielli o qualsiasi altro oggetto in oro, argento, pietre preziose o di qualsiasi altra natura e fattura che, per competenza, sono riservate all’Ente Parrocchia.

I membri del Comitato sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

In attesa di ottenere personalità giuridica, i componenti del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

L’esercizio finanziario viene chiuso al 31 ottobre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio finanziario verranno predisposti a cura del Consiglio di amministrazione sia il bilancio consuntivo sia quello preventivo del successivo anno sociale.

Alla scadenza naturale dei tre anni, gli eventuali avanzi di gestione sono devoluti all’ente parrocchia Maria SS. Assunta di Vernole. In caso di disavanzo il Comitato delibera a maggioranza la modalità di recupero delle somme restanti per l’estinzione del debito.

 

Art. 9 Scioglimento

Il comitato si scioglie allo scadere della durata prevista dal presente statuto.

Esauriti i conseguenti adempimenti, il patrimonio residuo del Comitato sarà incorporato dall’Ente Parrocchia Maria SS. Assunta di Vernole.

In presenza di gravi motivi pastorali e dopo aver sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale, il presidente-parroco ha facoltà di sciogliere anzitempo il Comitato, al fine di favorirne il rinnovamento.

Lo stesso comitato, regolarmente convocato in assemblea, può deliberare a maggioranza il proprio anticipato scioglimento.

 

Art. 10 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

 

Vernole, 24 novembre 2015